La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza ECLI:EU:C:2023:185, in data 9 marzo 2023, nella causa C-177/22 - nell’ambito di una controversia tra JA, cittadina austriaca, e la Wurth Automotive GmbH, una società tedesca, vertente sulla competenza dei giudici austriaci a statuire su una domanda di risarcimento per vizi occulti di un’automobile oggetto di un contratto di vendita - ha stabilito che l’art. 17, par. 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che:
1) per determinare se una persona che ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) di tale disposizione possa essere qualificata come «consumatore», ai sensi della medesima disposizione, occorre tenere conto delle finalità attuali o future perseguite mediante la conclusione di tale contratto, indipendentemente dalla natura, autonoma o subordinata, dell’attività esercitata da tale persona;
2) per determinare se una persona che ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) della suddetta disposizione possa essere qualificata come «consumatore» ai sensi di tale disposizione, si può tenere conto dell’impressione creata, nella sua controparte contrattuale, dal comportamento di tale persona, consistente, in particolare, nella mancata reazione, da parte della persona che invoca la qualità di consumatore, alle clausole contrattuali che la designano come imprenditrice, nella circostanza che essa ha concluso tale contratto attraverso un intermediario che esercita attività professionali nel settore cui tale contratto si riferisce - il quale, dopo la firma di questo stesso contratto, ha chiesto alla controparte se l’imposta sul valore aggiunto potesse essere indicata sulla relativa fattura - o ancora nella circostanza che tale persona ha venduto il bene oggetto del contratto poco dopo la sua conclusione, realizzando un eventuale profitto;
3) qualora risulti impossibile determinare in modo giuridicamente adeguato, nell’ambito della valutazione complessiva delle informazioni a disposizione di un giudice nazionale, talune circostanze che accompagnano la conclusione di un contratto, per quanto riguarda, in particolare, talune indicazioni di tale contratto o l’intervento di un intermediario in sede di tale conclusione, il giudice nazionale deve valutare il valore probatorio di tali informazioni secondo le norme del diritto nazionale, anche riguardo alla questione se debba essere concesso il beneficio del dubbio a favore della persona che sostiene di essere un «consumatore», ai sensi di tale disposizione.
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Marco Sposini
Avvocato - Studio Legale Sardo - Milano