La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza ECLI:EU:C:2023:873, in data 16 novembre 2023, nella causa C-497/22 - nell’ambito di una controversia tra EM, domiciliata in Germania, e la Roompot Service BV, un professionista del turismo con sede nei Paesi Bassi, in merito al rimborso del prezzo pagato da tale singolo, con interessi e spese, per la cessione d’uso per una breve durata di un bungalow situato nel villaggio turistico gestito da tale professionista – ha stabilito che l’art. 24, punto 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «locazioni di immobili», ai sensi di tale disposizione, un contratto concluso tra un privato e un professionista del turismo con il quale quest’ultimo mette a disposizione, per un uso personale di breve durata, un alloggio per vacanze, situato in un villaggio turistico gestito da tale professionista, e che comporta, oltre alla cessione dell’uso di tale alloggio, un insieme di prestazioni di servizi fornite a un prezzo globale.
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Marco Sposini
Avvocato - Studio Legale Sardo - Milano