La Corte di Cassazione italiana sulla giurisdizione nei procedimenti che coinvolgono il Regno Unito dopo la Brexit
di Marco Sposini – Avvocato (Studio Legale Sardo – Milano)
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con ordinanza n. 18847/23, pubblicata in data 4 luglio 2023, ha stabilito che, a seguito del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione Europea - nei procedimenti, in materia civile e commerciale, che coinvolgano il Regno Unito, avviati dopo la fine del periodo di transizione del 31 dicembre 2020 - la giurisdizione italiana sussiste nei seguenti casi:
- se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ivi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio ex art. 77 c.p.c., a norma dell’art. 3, comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218;
- in base ai criteri previsti nelle sezioni 2, 3 e 4 del Titolo II della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamata dall’art. 3, comma 2, della legge 31 maggio 1995, n. 218.
La competenza giurisdizionale spetta, pertanto, al giudice italiano se l’obbligazione dedotta in giudizio (nel caso di specie, lo svolgimento di un’attività professionale) è stata eseguita in Italia.
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