La Corte di Cassazione a sezioni unite, con ordinanza n. 11346/23, pubblicata in data 2 maggio 2023, in tema di contratti di compravendita internazionale di beni mobili che devono essere trasportati – conformemente alle sentenze della Corte di Giustizia del 9 giugno 2011, nella causa C‑87/10 (Electrosteel Europe SA), e del 14 luglio 2016, nella causa C-196/15 (Granarolo), e modificando il proprio precedente orientamento – ha stabilito che, in forza dell’art. 7, par. 1, lett. b), del regolamento (UE) n. 1215/2012, l’inserimento nel contratto della clausola "Ex Works" prevista dagli Incoterms identifica anche il luogo di consegna dei beni e, di conseguenza, determina la competenza giurisdizionale, salvo che non vi siano ulteriori prove che inducano a ritenere che le parti abbiano voluto un diverso luogo per la consegna.
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Marco Sposini
Avvocato - Studio Legale Sardo - Milano